Gli Avvocati dello Studio sono iscritti nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato.
I professionisti garantiscono una piena tutela ai Clienti ammessi al Gratuito Patrocinio del tutto pari a quella
degli altri Clienti.
Il privato cittadino, infatti, ha la possibilità di richiedere la nomina e l'assistenza di un avvocato a
propria scelta tra quelli iscritti all'Albo del Gratuito Patrocinio.
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può
richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.
L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo penale, civile ed anche nelle procedure
di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di
un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.369,24.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità,
ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il
nucleo familiare con lui conviventi.
Possono richiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato: